Art. 8.
(Responsabilità disciplinare).

      1. L'abituale eccessivo ritardo nel compimento degli atti inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria, salvo che ricorrano gravi motivi di giustificazione, dà luogo a giudizio disciplinare nei confronti del magistrato.
      2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione penale di cui all'articolo 7. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.